Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no request for hearing made by either party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing before the deadline expired. The appellant, Paoloni Daniel, had filed a request for simplified tax definition, but the opposing party, the Revenue Agency, did not contest it. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing date, the statutory period for proceedings elapsed, terminating the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the time limit if neither party requests the fixing of a hearing, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
4 j DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26366/2017 R.G. proposto da Paoloni Daniel, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Di Zenzo, con domicilio eletto in Roma, via Appennini, n. 60, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 728/3/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TQ9012T00744/2014.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 5 S • 2fry.> DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 2..4