Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The taxpayer submitted documentation for simplified settlement, but the opposing party did not file a request for hearing, and no objection to the settlement declaration was lodged. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically on December 31, 2020, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; When parties fail to request a settlement hearing within the statutory period, the tax proceeding extinguishes automatically, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 26538/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Poste Vita S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Maisto, con domicilio eletto in Roma, piazza D'Aracoeli, n. 1, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 1811/1/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. -OW00200094/2010.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 115 U 20?? DEPOSITATO IN CANCELLERIA" oggi, 24 tu 2022 ILCANCE