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Decreto — n. 20408/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request settlement treatment under D.L. 119/2018 within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 20408/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure defined in Article 6 of D.L. 119/2018 by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for the simplified procedure, but the tax authority did not intervene with a denial request within the statutory period. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: If neither party requests the simplified settlement procedure within the prescribed term, the process extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears them.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement procedure deadline compliance costs allocation administrative tax law procedura giudiziaria tributaria impugnazione di decisioni amministrative procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

TO sul ricorso iscritto al n. 28662/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Fallimento G.I.S. S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Damiani e Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto in Roma, via Dora, n. 1, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo n. 803/4/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TA903I200796/2015.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma r, u arà2.2. sidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 2 4 G I 2022 IL CANCELLI : •