Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documents for simplified settlement, but the opposing party did not file a request for hearing, and no denial of settlement was issued. Consequently, the court ruled the process ended automatically under the specific expiration clause of the 2018 tax reform law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: When parties fail to request a hearing within the statutory deadline for simplified tax settlement, the process extinguishes automatically, and procedural costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n. 20372/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Mr Investments di Vmor & C S.a.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nebbia, con domicilio eletto in Roma, P.le Clodio, n. 32/A, presso lo studio dell'Avv. Lidia Sgotto Ciabattini; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 80/01/2017, )3.ei pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TR402T100248. 4/ Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma tigfro 2 Il Pres ‘ icyte n c, --- DEPOSITATO IN CANCELLERIÀ" IL CANCELLI .017