Tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified procedure within the deadline set by the 2018 decree. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositve act, but the parties failed to file the necessary request for simplified treatment by December 31, 2020. Consequently, the court applied the statutory rule that the process terminates automatically upon the expiration of this specific time limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure for simplified definition extinguishes automatically if the parties do not request the treatment within the prescribed term, unless they subsequently request a hearing.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 23621/2017 R.G. proposto da Giusti Sergio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanardi Andrea e Marini Giuseppe, con domicilio eletto in Roma (RM), Via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo -PEC- giuseppemarini@ordineavvocatiroma.org contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 323/5/17, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. T6501CU03944/2012 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 11.5 h u. 2022 DEPOSITATO IN CANCELLERIA' oggi. • 246