Tax court process extinguished due to failure to request settlement within deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing by December 31, 2020. The plaintiff, a sole proprietorship, challenged a regional tax commission decision regarding an impositivo act, while the tax authority argued the statutory deadline had passed. The court ruled that without a formal request for settlement, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: The tax proceeding extinguishes automatically if parties fail to request a settlement hearing within the prescribed deadline, unless a specific request is filed to fix the hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ETO sul ricorso iscritto al n. 2447/2018 R.G. proposto da Pica Paola, in qualità di socia della "Pi.CAP. Service di Capezzuto Luigi & C. Snc" rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Amatucci con domicilio eletto in Roma (RM), Via Tortona n. 4, presso lo studio dell'Avv. Stefano Latella - PEC: studioamatucci@itpec.it ; contro Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5552/22/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF3020506241.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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