Tax court process extinguished by expiration of simplified settlement deadline under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The appellant, Idroelettrica Laures S.r.l., challenged a regional commission decision regarding an impositivo act, while the tax agency argued the process had lapsed. The court ruled that without a specific request to fix a hearing date, the statutory time limit for the simplified settlement procedure expired, terminating the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding for simplified settlement extinguishes automatically upon the expiration of the statutory deadline unless a party requests a hearing date, in which case the process continues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 14034/2018 R.G. proposto da Idroelettrica Laures S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Falcone e Giuseppe Falcone, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 287, presso lo studio dell'Avv. Antonio Iorio; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta n. 26/02/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T4A030400951/2015.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma i 470)22 D1-iK)SITATO Il Presi /N CANCELLERA AD Z22_ IL