Tax court process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6, paragraph 13, of D.L. 119/2018. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary request for hearing by December 31, 2020, despite the possibility of declaring extinction solely for declaratory purposes. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if neither party requests a hearing within the statutory period, unless the request is solely for a declaratory extinction ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ETO sul ricorso iscritto al n. 5609/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro NESPOLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore Nespoli Luigi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Logozzo Maurizio e Rocco Agostino, con domicilio eletto in Roma (RM), Viale p- g. Delle Milizie, n. 34, presso lo studio di quest'ultimo h4<> avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3026/24/2017, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. T950EHH02297/2014 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 11 5 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Pr !dente oggi, ___ 2_ h