Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the statutory time limit for initiating the simplified settlement expired without action. Consequently, the court held that the process ended automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process for tax disputes extinguishes automatically if the parties fail to request the simplified settlement within the prescribed term, unless they subsequently request a hearing under the third paragraph of Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 4955/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Italricambi di Zamagni Claudio & C. Snc, nonché Zamagni Claudio e Zamagni Liviero tuti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bruno Lo Giudice e Franco Zangheri, con domicilio eletto in Roma (RM), Via Ottaviano n. 42, presso lo studio dell'Avv. Bruno Lo Giudice - PEC: logiudice@legalmail.it; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 591/1/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THF02B300767.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; . rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 115 i 2022 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 1GI oggi, 2022 IL CANCELLII RE ERTO V