Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request for hearing before December 31, 2020, leading to the automatic termination of proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive decision on the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by expiration of the deadline for requesting a hearing unless parties specifically petition for its scheduling, at which point the court must fix the hearing date.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 15370/2018 R.G. proposto da PRO.GE.IM Sri (già CLEMONE Sri), in persona del legale rappresentante p.t. Caporlingua Clemente, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pozzi Giorgio e Tasco Giampiero con domicilio eletto in Roma (RM), Via Antonio Gramsci, n. 54, presso lo Studio legale tributario "Tasco & Associati" -PEC- tascoeassociati@legamail.it contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6963/7/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. RCB3002552 e n. RCB3002592 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Al 5 312 DEPOSITATO IN CANCELLERIA - rgi•