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Decreto — n. 20351/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 20351/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by the 2018 tax reform law. The appellant, La Cioppa Silvio, challenged a regional commission decision regarding a simplified tax definition, while the tax agency argued the process had lapsed. The court ruled that without an explicit request for settlement by December 31, 2020, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request a settlement within the prescribed term, unless a hearing is fixed under the civil procedure code.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified tax definition settlement request deadline tax reform 2018 procedural time limit differimento dell'imposizione tassa di bollo sulle cedole assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 23518/2017 R.G. proposto da La Cioppa Silvio, rappresentato e difeso dagli Avv. Alba Ronca e Valeria D'Ilio, con domicilio eletto in Roma, via Appia Nuova, n. 96, presso lo studio dell'Avv. Marino Marini; contro --r- MA.0154-, h 0-c• 19› o . 451 t-e- g ; Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo Sezione staccata di Pescara n. 188/06/2017, pronunciata con riferimento all'atto n. TAU20101T013475000.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. .23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma l'1612 12-02.2. IL CANCELLIERE ESPERTO