Cassation Court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an assessment, but the parties failed to utilize the expediated process outlined in the 2018 decree. Consequently, the court applied the statutory rule that the process terminates automatically upon the lapse of this specific time limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax proceeding is extinguished by operation of law if the parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 12272/2018 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro S.P. Costruzioni e montaggi meccanici S.n.c. di Pacella A. e Scarnera D. nonché Scarnera ol: Daniele, Paciullo Maria Girolama, Pacella Giacomo, Pacella Pasquale, Pacella Cosimo,vPacella Antonio, rappresentati e difesi dall'Avv. Vito A. Martielli, con domicilio eletto in Roma, Via Cicerone n. 28, presso lo Studio Legale di Benedetto & Associati; \AS avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 3456/11/2017, rtA pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVF020701093.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del dl. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 5 61u. „92 IL CANCELLIERE ESPERT