Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, Gaia Antonio, had filed an appeal against a regional tax commission decision, while the tax authority and Equitalia argued the case should have been resolved under the simplified regime. The court ruled that without a formal request for settlement, the statutory time limit expired, terminating the proceedings and leaving the plaintiff responsible for any advanced costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by time lapse if parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed period, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 23908/2016 R.G. proposto da Gaia Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Pellegrino, con domicilio eletto in Roma, via Savonarola, n. 39, presso lo studio del suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; e contro Agente di Riscossione Cagliari Equitalia Centro S.p.A.., elettivamente domiciliata in Cagliari, via Cocco Ortu n. 22, presso lo studio del procuratore domiciliatario Avv.
Giovanni Ledda; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 89/01/2016, pronunciata con riferimento all'atto n. 02520100042776223, discendente dall'avviso di accertamento n. 805010100230/2007. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato dl. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma/ ic120-2z. IL CANCELLIERE ESP