Italian tax court declares tax dispute extinguished due to statutory time limit for simplified resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer filed a request for simplified dispute resolution within the statutory deadline. The taxpayer had submitted the required documentation and payment, while no other party requested a hearing by the specified date. Consequently, the proceedings terminated automatically under the relevant law, leaving the party that advanced costs responsible for them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the simplified resolution request is not contested or a hearing is not fixed within the prescribed period, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 7338/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro LE.VIN.SUD SRL, in qualità del legale rappresentante pro tempore Campagna Vincenzo;rappresentata e difesavdall'Avv. Lacidogna Antonio, con domicilio eletto in Canosa di Puglia (BT), via Corso San Sabino, 26 - PEC antonio.lacidogna@pec.it; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 2175/25/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVK030502793/2012„ Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito„ con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1 5 GIU. 2022 I l 2:c2.2 IL CANCELLIERE ESPERTO