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Decreto — n. 20335/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20335/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20335/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RETO sul ricorso iscritto al n. 22791/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro S.P.A. MPS LEASING & FACTORY-M-li-BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE, in qualità del legale rappresentante pro tempore Mazzolin Ludovico, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Russo Pasquale, Padovani Francesco e Fransoni Guglielmo, con domicilio eletto in Roma (RM), Via Crescenzio, n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 55/24/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R6K030200580/2008 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 riessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 39:1 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 20335/2022 — snciv · Corte di Cassazione: RETO sul ricorso iscritto al n. 22791/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro S.P.A. MPS LEASING & FACTORY-M-li-BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE, in qualità del legale rappresentante pro tempore Mazzolin Ludovico, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Russo Pasquale, Padovani Francesco e Fransoni Guglielmo, con domicilio eletto in Roma (RM), Via Crescenzio, n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 55/24/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R6K030200580/2008 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 riessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 39:1 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario servizi finanziari procedura di ricupero d'imposta sgravio fiscale successivo
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 22791/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro S.P.A. MPS LEASING & FACTORY-M-li-BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE, in qualità del legale rappresentante pro tempore Mazzolin Ludovico, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Russo Pasquale, Padovani Francesco e Fransoni Guglielmo, con domicilio eletto in Roma (RM), Via Crescenzio, n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 55/24/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R6K030200580/2008 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 riessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 39:1 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 15 GIU, 2022 (z022.. IL CANCELLIERE ESPER