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Decreto — n. 20333/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 20333/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for simplified settlement, and no objection to the tax assessment was formally lodged during the statutory period. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished if the parties do not request the simplified settlement procedure within the prescribed deadline, unless they subsequently request a hearing to regularize the situation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory deadline expiration tax administrative litigation D.L. 119/2018 provisions

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.

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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18615/2018 R.G. proposto da Crisci Alfonso, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Escalar, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5477/10/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9V01E700418/2015.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; \e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione )(a di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale / Zistanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 1.19 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 5 GUI, 2022 -t 4 i 1 2 o IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisabe