Tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure definition by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified procedure definition within the statutory deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an impositio act, but the parties failed to file the necessary request under Article 6 of the 2018 Decree-Law by December 31, 2020. Consequently, the court applied the automatic extinction rule, leaving procedural costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure for simplified definition extinguishes automatically if the request is not filed by the deadline, unless parties request a hearing to declare extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 14550/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Volare Airlines Spa in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario \›sE.PrE. e Legale rappresentante Prof. Avv. Fabio Marial/Franchini Baumann rappresentata e difesa dall'Avv. D'Atalà Valva Francesco, con domicilio eletto in Roma (RM), V.le dei Parioli, n. 43, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1130/9/17, A(2.91, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T5B03T200219/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma i 5 CI 11. 2022 i I 2'07,2, residente IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa Elisab