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Ordinanza — n. 20328/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding sale and lease back profit taxation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20328/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision. The agency argued that sale and lease back profits should be taxed over five years rather than fifteen, citing specific tax code provisions. The court held that the civil code rule allowing fifteen-year amortization applies because the transaction involves a distinct financing cause, confirming the lower court's ruling.

Regesto Legislator

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Art. 86, comma 4 t.u.i.r.; Art. 2425-bis c.c.: In sale and lease back transactions, the positive income component is spread over the full lease duration due to the distinct financing cause.

Parole chiave

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sale and lease back taxation of profits amortization period civil code provisions tax appeal dismissal locazione abitativa durata della locazione diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 86, comma 4 t.u.i.r.
il sale and lease back è un negozio giuridico diverso e più complesso rispetto alla mera cessione a titolo oneroso, ed ha una causa di finanziamento, sicché la relativa plusvalenza non è tassata secondo l’art. 86, comma 4, t.u.i.r., ma in base all’art.
Art. 2425-bis c.c.
86, comma 4, t.u.i.r., in tema di tassazione delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di beni immobili, anziché di quindici anni, pari alla durata della locazione finanziaria, secondo la disciplina dell’art. 2425 - bis , cod.
Art. 109 t.u.i.r.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
546/92 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)»], si censura l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, la quale si limita a richiamare un isolato precedente di legittimità (Cass.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, in applicazione dell’art.
art. 2425 bis c.c
1-2 tuir, e falsa applicazione dell’art. 2425 bis c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4612/1998
4 c.p.c.)»], si censura l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, la quale si limita a richiamare un isolato precedente di legittimità (Cass. n. 4612/1998), ma non fa corretta applicazione del principio di competenza (art.
Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476
Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053
Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9558
Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679
Cass. 15/07/2020, n. 15024
il dictum del giudice tributari o di appello è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. 15/07/2020, n. 15024, consolidata, per esempio, da Cass.
Cass. 19/11/2020, n. 26343
15024, consolidata, per esempio, da Cass. 19/11/2020, n. 26343, anch’essa in tema di imposte dirette; in senso conforme, Cass.20/10/2021, n.
Cass. 20/10/2021, n. 29236
Cass. 27/04/2021, n. 11023
29236, che, in motivazione, oltre all’arresto sezionale appena menzionato, richiama anche Cass. 27/04/2021, n. 11023;
Cass. 29/03/2006, n. 7296
Cass. 29/03/2006, n. 7296.
Cass. 22/06/2021, n. 17710
Cass. 29/01/2016, n. 1778
115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26195/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro CMR – Centro Medico di Diagnostica e Riabili tazione S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Trionfale n. 140, presso lo studio dell’avvocato Angelo Piraino che lo rappresenta e difende. –controricorrente – IRES, IRAP ACCERTAMENTO Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 3053/51/15,depositata il 01/04/2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022dal consigliere dott. Riccardo Guida . Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, contro CMR S.p.a., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania, indicata in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’ufficio finanziario contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento (n. 301/02/13) che, in accoglimento del ricorso introduttivo, aveva annullato l’avviso di accertamento, per il 2007, che rettificava il reddito della società sul presupposto che la plusvalenza derivante dal contratto di sale and lease back dell’immobile sociale dovesse essere ripartita nell’arco di cinque anni, come previsto dall’art. 86, comma 4, t.u.i.r., in tema di tassazione delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di beni immobili, anziché di quindici anni, pari alla durata della locazione finanziaria, secondo la disciplina dell’art. 2425 - bis , cod. civ.;

2. per la C.T.R. il sale and lease back è un negozio giuridico diverso e più complesso rispetto alla mera cessione a titolo oneroso, ed ha una causa di finanziamento, sicché la relativa plusvalenza non è tassata secondo l’art. 86, comma 4, t.u.i.r., ma in base all’art. 2425-bis, cod. civ., che consente di “spalmare” il componente positivo di reddito in quote costanti pari alla durata della locazione finanziaria, ossia (nella specie) quindici anni; Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [« 1) Violazione dell’art. 36, 2° c. n. 4 dlgs n. 546/92 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)»], si censura l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, la quale si limita a richiamare un isolato precedente di legittimità (Cass. n. 4612/1998), ma non fa corretta applicazione del principio di competenza (art. 109, t.u.i.r.) e nemmeno considera che, nella specie, il contratto di cessione e quello di leasing sono due negozi distinti anche dal punto di vista cronologico, in quanto la cessione è datata 07/11/2006, mentre il contratto di leasing è stato stipulato il 31/10/2006; 1.1. il motivo non è fondato; 1.2. per giurisprudenza pacifica (Cass.

Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.».

Nel caso concreto, diversamente da quanto sostiene l’ufficio finanziario, una motivazione esiste e la C.T.R., come risulta dalla suaccennata sintesi dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata, ha illustrato con sufficiente chiarezza le ragioni del proprio convincimento;

2. con il secondo motivo [«2) Violazione degli artt. 86, 4° c. e 109, cc. 1-2 tuir, e falsa applicazione dell’art. 2425 bis c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, in applicazione dell’art. 2425-bis, cod. civ., ha ritenuto legittimo che la plusvalenza derivante dall’operazione di sale and lease back sia “spalmata” sull’intera durata quindicennale del leasing, senza considerare che la disposizione codicistica non ha rilevanza fiscale, ma è stata aggiunta dal legislatore ai soli fini di redazione del bilancio, quando invece la correlazione, nell’operazione in esame, della causa traslativa con quella di finanziamento non impedisce la rilevanza della prima (la causa traslativa), ai fini dell’applicazione dell’art. 86, t.u.i.r., posto che si è comunque in presenza di una cessione a titolo oneroso; 2.1. il motivo non è fondato; 2.2. il dictum del giudice tributari o di appello è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. 15/07/2020, n. 15024, consolidata, per esempio, da Cass. 19/11/2020, n. 26343, anch’essa in tema di imposte dirette; in senso conforme, Cass.20/10/2021, n. 29236, che, in motivazione, oltre all’arresto sezionale appena menzionato, richiama anche Cass. 27/04/2021, n. 11023;

Cass. 29/03/2006, n. 7296. In senso conforme, in materia di Iva, Cass. 22/06/2021, n. 17710), alla quale va dato seguito, secondo cui «In tema di determinazione del reddito d’impresa, la plusvalenza ottenuta dalla cessione di un bene in forza di contratto di “sale and lease back”, contratto socialmente tipico con causa finanziaria (quindi diversa da quella del contratto di vendita), è ripartita, in applicazione dell’art. 2425 bis c.c., in funzione della durata del contratto di locazione.»;

3. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

4. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

5. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, a tit