Italian Court of Cassation allows sale and lease back profit deferral under civil code over tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding a sale and lease back transaction. The taxpayer argued that the tax authority incorrectly applied tax law to recognize immediate profit taxation instead of deferring it over the lease term. The court ruled that the civil code provision on profit deferral takes precedence, overriding the tax authority's interpretation of the specific tax article.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 86 DPR 917/86; Art. 2425-bis c.c.: In sale and lease back transactions, corporate profit must be deferred over the lease duration per civil code, not taxed immediately per tax law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9327/2014 proposto da: CMR S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Marianna Dionigi n. 57, presso lo studio dell’avvocato Dorangela Di Stefano, rappresentata e difesa dall’avvocato Clementina Rauccio. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – IRES, IRAP ACCERTAMENTO Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 426/15/13,depositata il 18/11/2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022dal consigliere dott. Riccardo Guida . Rilevato che:
1. CMR S.p.a. ricorre, con due motivi, illustrati con una memoria ex art. 380 - bis 1., cod. proc. civ., contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania che ha accolto l’appello principale dell’ufficio finanziario e respinto quello incidentale della contribuente contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento (n. 306/02/12) che, per quanto adesso rileva, in accoglimento del ricorso di quest’ultima, aveva annullato, limitatamente al recupero ai fini Ires (ed invece confermato quanto all’Irap), l’avviso di accertamento, per il 2006, che rettificava il reddito della società sul presupposto che la plusvalenza derivante dal contratto di sale and lease back dell’immobile sociale dovesse essere ripartita in un quinquennio,come previsto dall’art. 86, t.u.i.r., e non nell’arco di quindici anni, pari alla durata della locazione finanziaria, secondo la disciplina dell’art. 2425-bis, cod. civ.;
2. per la C.T.R., in primo luogo, l’operazione di sale and lease back consiste, sul piano giuridico, in due distinti contratti, vendita e locazione finanziaria, il primo dei quali (la vendita) giustifica la tassazione della plusvalenza secondo le disposizioni tributarie in tema di plusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei beni dell’impresa (art. 86, comma 1, lett. a), t.u.i.r. In secondo luogo, la Commissione regionale, pur riconoscendo, a differenza del primo giudice, che la contribuente aveva impugnato l’intero avviso, anche in punto di ripresa ai fini Irap, donde l’ammissibilità dell’appello incidentale della società avverso il capo della pronuncia di primo grado a sé sfavorevole, tuttavia, sulla base del medesimo ragionamento svolto in relazione al recupero ai fini dell’Ires, ha ritenuto infondata nel merito la censura della società, e ne ha quindi rigettato l’appello incidentale; Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso [« Errata applicazione dell’art. 86 dpr 917/86, violazione dell’art. 2425 bis c.c. e degli artt. 83 e 109 dpr 917/86 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che, senza avvedersi che il sale and lease backè contratto atipico con causa lecita di finanziamento, ha ricondotto l’operazione finanziaria a due autonomi contratti ed ha pertanto reputato legittima la tassazione della plusvalenza, ai sensi dell’art. 86, comma 4, t.u.i.r., nell’anno in cui è stata realizzata e nei quattro anni successivi, mentre, in applicazione dell’art. 2425-bis, cod. civ., essa avrebbe dovuto essere “spalmata” sull’intera durata quindicennale del leasing;
2. con il secondo motivo [« Contraddittorietà della motivazione in ordine alla normativa applicabile in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»], la ricorrente censura la contraddittorietà della sentenza che, da un lato,nella premessa, riconosce la facoltà di ammortamento in quindici anni sia per il venditore/conduttore, quanto ai canoni di leasing, sia per l’acquirente/locatore, quanto all’”immobile bene strumentale”, dall’altro, nella frase successiva, contraddittoriamente, reputa corretto che la plusvalenza sia tassabile nei quattro anni successivi a quello in cui è avvenuta l’operazione;
3. il primo motivo è fondato ed il secondo è assorbito; 3.1. il dictum del giudice tributario di appello si discosta dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. 15/07/2020, n. 15024, consolidata, per esempio, da Cass. 19/11/2020, n. 26343, anch’essa in tema di imposte dirette; in senso conforme, Cass.20/10/2021, n. 29236, che, in motivazione, oltre all’arresto sezionale appena menzionato, richiama anche Cass. 27/04/2021, n. 11023; Cass. 29/03/2006, n. 7296. In senso conforme, in materia di Iva, Cass. 22/06/2021, n. 17710), alla quale va dato seguito, secondo cui «In tema di determinazione del reddito d’impresa, la plusvalenza ottenuta dalla cessione di un bene in forza di contratto di “sale and lease back”, contratto socialmente tipico con causa finanziaria (quindi diversa da quella del contratto di vendita), è ripartita, in applicazione dell’art. 2425 bis c.c., in funzione della durata del contratto di locazione»;
4. ne consegue che, accolto il primo motivo, e assorbito il secondo motivo, la sentenza è cassata, in relazione al primo motivo; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo;
5. le spese processuali dei gradi di merito debbono essere compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito, e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.260,00, a titolo di compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di r