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Decreto — n. 20254/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request hearing by December 2020 deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 20254/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit the necessary request under Article 6 of the 2018 decree, and no objection to the extinction was filed. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing if no party exercises this right, and the process costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax proceeding extinction failure to request hearing procedural time limit tax dispute resolution costs allocation rule contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 502/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Belardinelli Cristiana, rappresentata e difesa dagli Avv.. Edoardo Belli Contarini, Leonardo Laviola e Augusto Fantozzi, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio dei suddetti professionisti; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 850/04/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TQY05T102127/2011.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 2.3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione /2, di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere 2 l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 1:19 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 20#022 Il Presidente _ V DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 2