Court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. Rome Capitale argued for the process's continuation, but the court found no valid request for the special procedure under the 2018 decree. Consequently, the case ended automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 11375/2018 R.G. proposto da Roma Capitale, con sede in Roma, in persona della Sindaca pro tempore Avv. Virginia Raggi, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi, domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura capitolina, siti in Roma via del Tempio di Giove n. 21; contro Cave Nuove Spa, (già Parsitalia Costruzioni Spa), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Puoti, con domicilio eletto in Roma, via Panama, nr. 68, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5757/04/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662089341.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 ()Mo2.2._ Il Prets)der_ /— DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 3 Ci/1U 2027 il