Tax court process extinguished due to failure to request settlement within deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, causing the procedural timeline to expire. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The process extinguishes automatically if parties fail to request a settlement within the prescribed term, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 12604/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Conceria Martini Pio s.p.a., in persona del legale rappresentante Pietro Martini, rappresentata e difesa dall'Avv. Carloni Simona, con domicilio eletto in Roma, via Monte Santo n. 2 presso il di lei studio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 72/2/18, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T8P060600408, T8P060600407, T8P060600405, T8P030600404.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 2:3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma iitti h ti, mi esidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA ogq2_3__G .