Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The appellant, Iperbon s.r.l., had not submitted an application for the simplified procedure's hearing, while the tax authority did not object to the expiration. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process for tax simplification extinguishes by expiration of the deadline for requesting a hearing unless parties specifically petition for its scheduling.
Parole chiave
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 22814/2018 R.G. proposto da Iperbon s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore Bova Antonio, rappresentata e difesa dell' Avv. Riedi Riccardi, con domicilio eletto in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo, n. 436, presso lo studio legale di quest'ultimo -PEC-riccardoriedi@ordineavvocatiroma.org contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sez. staccata di Latina n. 712/19/2018, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. TKF031500400/2015 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 2:3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente! alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma st 5 Mi. 202a Pr ente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. 23 9 11.20