Italian court declares tax proceeding extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. Roma Capitale argued the process should continue, but the court found no valid request for an audience was filed. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving procedural costs on the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If parties fail to request a hearing within the statutory period for simplified tax proceedings, the process extinguishes automatically, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 5828/2018 R.G. proposto da Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; contro Viertel 28 Società a responsabilità limitata, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Federico Scoca, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Assunta Coluccia e Carlamaria Melpignano, con domicilio eletto in Roma (RM), Via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio di queste ultime; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4265/7/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 662068312.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 2:3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma s DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 2 3 G U 2022 IL CANCE