Decreto — n. 20212/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAECRETO Sul ricorso ricorso iscritto al n. 12821/14 R.G. proposto da Betocchi Stefano e difeso dall'Avv. Fabio Ciani, domiciliato ai fini de/procedimento in Roma, via Paisiello n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bellomo; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 564/15/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, pronunciata con riferimento agli avvisi di accertamento nn. TVF011005026/2011 - TVF011005037/2011 - TVF011005053/2011; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il 12/11/2018; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 20/10/2017 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20212/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 12821/14 R.G. proposto da Betocchi Stefano e difeso dall'Avv. Fabio Ciani, domiciliato ai fini de/procedimento in Roma, via Paisiello n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bellomo; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 564/15/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, pronunciata con riferimento agli avvisi di accertamento nn. TVF011005026/2011 - TVF011005037/2011 - TVF011005053/2011; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il 12/11/2018; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 20/10/2017 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ECRETO Sul ricorso ricorso iscritto al n. 12821/14 R.G. proposto da Betocchi Stefano e difeso dall'Avv. Fabio Ciani, domiciliato ai fini de/procedimento in Roma, via Paisiello n. 15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bellomo; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 564/15/2014 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, pronunciata con riferimento agli avvisi di accertamento nn. TVF011005026/2011 - TVF011005037/2011 - TVF011005053/2011; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate il 12/11/2018; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 20/10/2017 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.;
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Si comunichi. Roma, 20/‘ 2 2_ DE;-:STATO IN CANCELLERIA G i U Il Presiylent7 .._CANCEL