Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20204/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax dispute process extinguished due to failure to request hearing by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 20204/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified definition, but no formal objection was filed within the statutory period. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party that advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a hearing within the prescribed period, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
process extinguishment tax dispute procedure failure to request hearing statutory time limit costs of extinguished process differimento dell'imposizione diritti del contribuente contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
TF508AA05333/2012 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
TF508AA05333/2012 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 10546/2017 R.G. proposto da COFIN - COMPAGNIA FINANZIARIA INDUSTRIALE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Aliberti Luigi, nella qualità di società consolidante della Agria S.p.A., nonché per la società consolidata AGRIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Aliberti Patrizia, rappresentate e difese dagli Avv.ti Cantillo Guglielmo, Cantillo Oreste con domicilio eletto in Roma (RM), Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studio di quest'ultimo -PEC- orestecantillo@ordineavvocatiroma.org contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la P11/ rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9462/18/2016, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. TF508AA05333/2012 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Il 5 6 ì1S, 2022 E-',.:PC).37,41-0 IN CANCELLERIA 2 3 G i u 2022 .............