Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The taxpayers argued for a simplified tax definition procedure, but the opposing party contended that no formal request for a hearing was ever submitted. The court ruled that without such a request, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if the statutory term for requesting a hearing passes without such request, and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 13986/2014 R.G. proposto da Vacirca Giovanni e Vacirca Teresa, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Fondacaro Giovanna, Mirone Giuseppe, con domicilio eletto in Roma (RM), Via Casetta Mattei, n. 239, presso lo studio dell'Avv. Tropea Sergio -PEC- sergio.tropea@studioprimavera.net contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la 13 rappresenta e difende; 2fr avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 450/03/2013, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. 43157 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 11 5 ti W, 2022 DE.5:TATO iN CANCELLERIA 2 3 0 i Li 2022 CArATIL