Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20201/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by accelerated payment agreement under D.L. 119/2018 Article 6.

Numero d'incarto Decreto — n. 20201/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished due to the taxpayer's submission of an accelerated payment agreement. The taxpayer presented the required documentation under Article 6 of D.L. 119/2018, triggering the statutory deadline for the process to terminate. Consequently, the court ruled that the litigation ended automatically on December 31, 2020, with procedural costs remaining with the party who advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax litigation process is extinguished by the expiration of the deadline following the presentation of an accelerated payment agreement, unless parties request a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinguishment accelerated payment agreement D.L. 119/2018 Article 6 procedural termination tax litigation deadline chiusura della procedura di assistenza giudiziaria tassa di compensazione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 8, 9 e 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 20450/2016 R.G. proposto da SI.A.Z. - Siciliana Avicola Zootecnica s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore La Versa Carmelo, e La Versa Carmelo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Leggio Alessandra e Vaccaro Giuseppe, con domicilio eletto in Roma (RM), via Tacito, n. 90, presso lo studio di quest'ultimo -PEC giuseppevaccaro@ordineavvocatiroma.org contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Caltanissetta n. 700/21/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TYUO3T100605.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma W/gyx 2x022 íN CANCELLEMA , 23 GIU 2072 CAt