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Ordinanza — n. 20087/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax authority requests process extinction under simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20087/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the tax authority confirmed the applicant's request for a simplified settlement procedure. The applicant had challenged an assessment regarding undeclared revenue and non-deductible costs, which the Regional Commission had partially upheld. Since the authority accepted the simplified definition request, the court ordered the process to end with costs borne by the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 119/2018; When a tax authority confirms a taxpayer's request for a simplified definition of disputes, the court must declare the process extinguished.

Parole chiave

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simplified procedure tax litigation extinction Art. 6 D.L. 119/2018 tax assessment appeal process termination ripresa dell'imposta sul valore aggiunto fini dell'IVA indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. n. 119/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9296 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro Vizzì Valentino Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bonanno per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata avvocatobonanno@pec.studiocbmc.it del medesimo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 81/01/13, depositata in data 11 aprile 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dall'esposizione in fatto della pronuncia impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Vizzì Valentino Giuseppe, esercente l'attività all'ingrosso di generi alimentari, un avviso di accertamento, relativo all'anno 2004, con il quale era stata richiesta una maggiore Irpef, Irap e Iva, non avendo dichiarato maggiori ricavi e avendo dedotto costi non deducibili; avverso l'atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto parzialmente l'appello limitatamente alla pretesa relativa alla mancata contabilizzazione di ricavi non dichiarati connessi al rimborso di buoni pasto, rigettandolo con riferimento alla non deducibilità dei costi; avverso la suddetta pronuncia l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi di censura, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso; questa Corte, con ordinanza del 13 aprile 2021, dato atto che il contribuente aveva dedotto con la memoria di avere presentato domanda di definizione agevolata delle controversie, ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119/2018, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, assegnando termine all'Agenzia delle entrate per interloquire in merito; l'Agenzia delle entrate ha deposito memoria in data 21 gennaio 2022; considerato che:ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che parte ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119/2018 e che l'Agenzia delle entrate, con la memoria del 21 gennaio 2022, ha confermato l'avvenuta definizione ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo; va quindi dichiarata l'estinzione del processo con spese a carico della 17/ parte che le ha anticipate;

P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del processo con spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso i