Italian court dismisses tax appeal after plaintiff withdraws case and accepts simplified tax settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax appeal inadmissible because the plaintiff formally withdrew the lawsuit and accepted a simplified tax settlement. Although the plaintiff initially challenged a tax assessment, they later submitted documents proving adherence to an accelerated payment plan and full payment of the debt. Consequently, the court ruled that the litigation was extinguished by the parties' agreement to settle, rendering the appeal unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Art. 6 d.l. 193/2016: When a party withdraws a tax appeal and accepts a simplified settlement, the proceedings are extinguished and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24832/2015R.G. proposto da: EUR ACCIAI s . p . a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difesa dall'avvocato Carmelo C atalfamo in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata,unitamente al medesimo, in Roma alla via F.S. N itti n 11 presso l'avvocato Bruno Bertucci –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 –controricorrente– nonché EQUITALIA NORD S.P.A. - i ntimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3408/7/15, pronunciata in data 23 aprile 2015 e depositata in data 21 luglio 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal consiglieredott.
Federico Lume. Rilevato che: 1.EUR ACCIAI s.p.a. impugnava un avviso di accertamento per Ires Irap e Iva anno 2006 davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che accoglieva in parte il ricorso annullando numerosi rilievi ma confermando alcune riprese e in particolare la ripresa n. 19 dell'importo di € 730.938,13. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello di EUR ACCIAI. 2.Contro tale sentenza EUR ACCIAI proponeva ricorso per revocazione che la Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava inammissibile con sentenza oggi impugnata. 3.Contro tale sentenza propone ricorso EUR ACCIAI s.p.a. sulla base di un motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 3 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle entrate che si è costituita con controricorso nonché a Equitalia nord s.p.a. che è rimasta intimata. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che: 1.In data 6 aprile 2021 e poi in data 4 febbraio 2022 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sul presupposto, ovviamente relativo alla controversia relativa al merito della pretesa tributaria, di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225, nonché documentazione attestante l'adesione a tale forma di definizione, la comunicazione delle somme dovute da parte dell'Agenzia delle entrate, il pagamento di tale somma in 5 rate completato a settembre 2018.
Ha altresì documentato di aver notificato tali documenti alle controparti processuali a mezzo p.e.c.
2. Agenzia delle entrate, con memoria, ha dichiarato di accettare le predetta rinuncia, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., seppur precisando che, come comunicato dall’Agente della riscossione, la definizione agevolata ha avuto ad oggetto la sola cartella di pagamento n. 06820140061441435, corrispondente all’iscrizione a ruolo posta in essere su pronuncia della C.T.R. della Lombardia n. 200/06/2014. Le altre due cartelle di pagamento n. 06820120008427530 e n. 06820130218754083, corrispondenti rispettivamente alla prima iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio e alla seconda iscrizione a ruolo conseguente alla sentenza della C.T.P. di Milano n. 79/12/2013, non sono state oggetto di definizione del carico, ma risultano comunque totalmente pagate. In conseguenza della espressa rinuncia all’impugnazione, notificata alla controparte e da essa accettata, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
3. Alla luce delle circostanze processuali, dell’accettazione della rinunciae dell’avvenuta definizione del carico tributario pur sempre sotteso alla causa in esame, appare necessario compensare le spese di lite. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782). P.Q.M.