Cassation court remands case for public hearing due to lack of uniform judicial interpretation on tax credit issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation court dismissed the main appeal and remanded the case for a new public hearing. The lower court had partially reformed a tax recovery decision, awarding a specific credit amount while rejecting others based on prior usage and procedural deadlines. The court found no uniform judicial orientation on the specific legal questions raised by the appellants, necessitating a return to the lower instance for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis-1 c.p.c.; Art. 1, comma 277, Law n. 296/2006: When the Court of Cassation identifies a lack of uniform judicial interpretation regarding specific legal issues raised in an appeal, it shall remit the case to the lower court for a new public hearing to resolve the uncertainty.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g.n. 28071/2019proposto da: FRAONE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti , dall’avv. Alessandro Palasciano, con domicilio presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata giusta nomina del GIP presso il Tribunale di Catanzaro del 9.12.2020 nel proc. pen. 7355/2015 r.g., e FRAONE DOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tommaso da Celano n.110 presso lo studio dell’Avv.Daria Dell’Aquila e rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv.Francesco Iannello. -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n.2562/2/19 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 11 febbraio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal consigliere Roberta Crucitti.
Rilevato che: si legge, dalla sentenza impugnata, che la Fraone s.r.l. e il suo legale rappresentante Domenico Fraone, anche in proprio, impugnarono l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ebbe a recuperare crediti di imposta, non spettanti in relazione agli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate negli anni 2007, 2008 e 2009 e, considerato che i crediti erano già stati utilizzati nelle annualità precedenti (2010), a recuperare anche le compensazioni effettuate negli anni dal 2014 al 2017. Il ricorso venne rigettato dall’adita Commissione tributaria di prima istanza e la decisione, appellata dalla Società e da Domenico Fraone, è stata parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria la quale accertava in capo alla Società il maggior credito di euro 6.936,80 per l’anno 2009, rigettando il resto.
In particolare, il Giudice di appello, accertato che la Società aveva già utilizzato i crediti (fruibili dal 2014) oggetto di ulteriore compensazione negli anni seguenti, nell’anno 2010, confermava integralmente il recupero trattandosi di crediti inesistenti. In ordine alla riduzione del credito per l’anno 2009, effettuata perché alcuni beni oggetto di investimento non erano stati rinvenuti, la C.T.R. riteneva che il contribuente avesse fornito la prova dell’acquisto di tali beni e del loro ammortamento mentre, dal canto suo, l’Amministrazione finanziaria aveva agito oltre il termine (quinto periodo di imposta) fissato dall’art.1, comma 277, della legge n.296 del 2006, con conseguente riconoscimento del credito per euro 6.936,80.
Rigettava, infine, tutta una serie di eccezioni preliminari di merito svolte da parte appellante. Per la cassazione della sentenza la Fraone s.r.l. e Domenico Fraone, in proprio, hanno proposto ricorso, su sei motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate che propone, altresì, ricorso incidentale su due motivi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc. civ. in prossimità della quale la sola Società, a mezzo di nuovo procuratore, nominato dal GIP del Tribunale di Catanzaro nel proc.pen. r.g.n. 7355/2015, ha depositato memoria.
Considerato che: sulle questioni sollevate con il terzo e il quarto motivo del ricorso principale non si rinviene un orientamento univoco nella giurisprudenza della Sezione, onde appare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione alla pubblica udienza e per l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito non presenti in atti.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo disponendo la trattazione in pubblica udienza e mandando alla Cancelleria di acquisire i fascicoli di ufficio dei gradi di mer