Italian tax court dismisses appeal due to extinguished debt via simplified collection definition procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the underlying debt was settled through a simplified collection definition procedure. The taxpayer submitted an application for this benefit, which the tax agency accepted and for which the full amount was paid. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, terminating the litigation without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 193/2016; Art. 46, para. 3 D.Lgs. 546/1992: When a taxpayer's tax debt is extinguished through a simplified collection definition procedure and full payment is made, the judicial proceedings are terminated for cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5295/2015R.G. proposto da Arte Arredo s.a.s. di Boscarini C., Shleret B. C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv . Vincenzo Brianza, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Cristian Silipo, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 3986/ 19 /14 , depositata il 18 .0 7.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio2022 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - Con la sentenza indicata in epigrafe la C TR della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla Arte Arredo s.a.s. di Boscarini C., Oggetto: A ccertamento redditi Schleret B. C. (di seguito Arte Arredo), avvero la sentenza della CTP di Varese, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro un avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’imposto di € 4.664,00 a titolo di maggiore IVA per l’anno 2006, rettificando il plafond disponibili e gli acquisti in sospensione di imposta; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’avviso di accertamento era stato ritenuto legittimo, in assenza di documentazione giustificativa del titolo di non imponibilità e in mancanza di prova dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato; - avverso tale decisione la Arte Arredo ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso ; -successivamente, con nota depositata in data 26.10.2020, la società contribuente ha segnalato di avere aderito alla “definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione”, documentando l’istanza, l’accettazione e i pagamenti frattanto intervenuti; - la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di acquisire informazioni in ordine alla allegata sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della richiesta di definizione agevolata; - c on nota del 1 9 .1 1 .2021, l’Agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta della contribuente, in ragione della presentazione della domanda di definizione della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016,e dell’integrale pagamento dell’importo dovuto;
CONSIDERATO CHE - avuto riguardo al contenuto della documentazione depositata dalla ricorrente, dalle quali emerge la rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito conmodificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, e al fatto che l'Agenzia ha accertato il positivo esito della stessa e l'integrale estinzione della pretesa erariale, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass. 3.10.2018, n. 24083); - quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. 31.12.1992, n. 546; -tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti p er le statuizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contend