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Ordinanza — n. 20023/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to total administrative self-annulment extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20023/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision without remittal because the tax authority had already annulled the disputed assessment notice through administrative self-tutela. The taxpayers argued for dismissal based on the extinction of the dispute matter following this annulment, which the court recognized as the prevailing cause over procedural inadmissibility. Consequently, the judgment was quashed to reflect that the legal controversy no longer existed between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; In tax proceedings, the cause of extinction of the suit due to administrative self-annulment of the fiscal act prevails over causes of inadmissibility, requiring the quashing of the judgment without remittal.

Parole chiave

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tax self-annulment extinction of dispute cessazione materia contendere cassazione senza rinvio administrative annulment tax litigation fiscal assessment rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Giurisprudenza citata

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Cass. 23/09/2011, n. 19533
Cass. 18/04/2017, n. 9753
Stante l'esito della controversia le spese processualidi merito e di legittimità possono essere compensate(Cass. 18/04/2017, n. 9753 ).
Cass. 24/02/2022, n. 6068
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Testo completo

ZA sul ricorso iscritto al n. 22102/2015 R.G. proposto da: COVIDIENGROUP S.A.R.L., consolidante, e COVIDIEN ADHESIVES ITALIA S.R.L. (già TYCO ADHESIVES ITALIA S.R.L.), consolidata, ciascuna in persona dei proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Prof. Guglielmo Maisto e dall’Avv.. MarcoCerrato, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza d’Aracoeli n.1. –ricorrenti– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

–controricorrente– –intimato– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 513/45/2015, depositata il 16 febbraio 2015. ACCERTAMENTO -IRES Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022 dal Consigliere Michele Cataldi; Rilevato che: 1.COVIDIEN Group s.a.r.l., società consolidante , e COVIDIEN Adhesives Italia s.r.l. (già Tyco Adhesives Italia s.r.l.), società consolidata, propon g ono ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia,di cui all’epigrafe, che , per quanto qui rileva, ha accolto l’ appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milanoche aveva accolto il loro ricorsoavverso l’a vviso d’accertamento, in materia di Ir es d i cui al periodo d’imposta 01/10/2004-30/09/2005, con il quale era stata contestata l’omessa dichiarazione, da parte della consolidata e con conseguente trasmissione del maggior imponibile al consolidato fiscale, di una plusvalenza determinata in conseguenza della rettifica del valore di mercato dell’azienda ceduta dalla Tyco alla terza Evotape s.p.a., operatagià ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

La notifica dell’atto impositivoera seguita all’annullamento, in via di autotutela, da parte dell’Amministrazione, degli avvisi di accertamento di primo e di secondo livello, e dell’atto di contestazione di sanzioni , già notificati dall’Ufficio alle contribuenti. Si è costituita l’Agenzia delle entrate, con controricorso. Considerato che: 1.Preliminarmente, deve darsi atto che le contribuent i ha nno prodotto in giudizio la «Comunicazione del provvedimento di autotutela totale relativa a: avviso di accertamento n. T9D081B03031/2012», nella quale si legge che «A seguito dell’annullamento disposto dall’ufficio, il suddetto atto di accertamento è privo di effetti e le somme richieste non sono dovute.».

Pertanto, la ricorrente ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite. Va premesso che l’avviso d’accertamento oggetto del predetto provvedimento di autotutela è l’unico atto impositivo oggetto del presente contenzioso, come risulta dalla motivazione, oltre che dall’epigrafe, della sentenza impugnata.In considerazione della sopravvenuta autotutela totale, va ribadito che «In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (nel caso di specie, per tardività) e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (ex plurimis, Cass. 23/09/2011, n. 19533;

Cass. 18/04/2017 , n. 9753 ; cass. 24/02/2022, n.6068). In applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere. Stante l'esito della controversia le spese processualidi merito e di legittimità possono essere compensate(Cass. 18/04/2017, n. 9753 ).

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese processualidi merito e di legittimità. Così deciso in Roma, nella ca