Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request hearing by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled that no extension was needed, and the taxpayer failed to file an application for simplified dispute resolution. Consequently, the court applied the statutory rule that the process terminates automatically if no hearing is requested within the specified period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If parties do not request a hearing within the statutory deadline for simplified dispute resolution, the process extinguishes automatically, and the court must declare extinction without further proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 18975/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Intesa San Paolo Vita Spa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Falsitta Gaspare, Pansieri Silvia e Gradara Rita con domicilio eletto in Roma, largo Somalia, n. 67, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2549/4/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T8B031901379/12, TZB030300165, TZB030300189 e TZB030300190 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tal2 non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.1. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 2