Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory deadline for simplified tax definition procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer failed to request a hearing within the statutory deadline. The taxpayer had already submitted a request for simplified tax definition and paid the due amount, while no one else requested a hearing before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically under the specific tax law provision, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer requests simplified tax definition and no hearing is requested within the statutory period, the process extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 19166/2017 R.G. proposto da Groupama Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante Charles Marie Philippe de Tinguy de La Giroulière, rappresentata e difesa dall'Avv. Di Iacovo Tonino, con domicilio eletto in Roma, viale Castro Pretorio n. 122, presso il suo studio; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 380/14/17 pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TJB030200264.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Presi ente DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 2 1 GIU