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Decreto — n. 19995/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement by December 2020 deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 19995/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, a pizzeria, and the defendant, the Revenue Agency, failed to file the necessary request under Article 6 of the 2018 Decree-Law. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by expiration of the deadline for requesting settlement if no such request is filed, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute extinguishment settlement request deadline Decree-Law 119/2018 procedural termination costs allocation rule

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
T1701SZ00793, T1701SZ00794 e T1702SZ00656 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.

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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 28521/2017 R.G. proposto da Pizzeria Alla Catina Snc Di Palumbo A & C, Palumbo Antonio e Battimelli Ileana rappresentati e difesi dagli Avv.ti Cinque Vincenzo e Russo Corvace Giuseppe, con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 103/3/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T1701SZ00793, T1701SZ00794 e T1702SZ00656 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 1 -5 rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ( DEPOSITATO IN CANCELLERIAOggi. IL CANcElb