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Decreto — n. 19973/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19973/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19973/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ETO sul ricorso iscritto al n. 329/2017 R.G. proposto da Comune di Roma, con sede in Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n.,21, presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, che la rappresenta e difende; ' cohtro Consorzio Cooperative di Abilitazione Associazionk:Fàflana Casa-- AIC T.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore Farina Riccardo, rappresentata e difesa dal!' Avv. Riccioni Alessandro, con domicilio eletto in Roma (RM), Via Properzio, n. 5, presso lo studio di quest'ultimo"; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3171/21/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 662068317 e n. 662078317 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 2" che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 19973/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ETO sul ricorso iscritto al n. 329/2017 R.G. proposto da Comune di Roma, con sede in Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n.,21, presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, che la rappresenta e difende; ' cohtro Consorzio Cooperative di Abilitazione Associazionk:Fàflana Casa-- AIC T.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore Farina Riccardo, rappresentata e difesa dal!' Avv. Riccioni Alessandro, con domicilio eletto in Roma (RM), Via Properzio, n. 5, presso lo studio di quest'ultimo"; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3171/21/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 662068317 e n. 662078317 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 2" che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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cooperativa europea imposta locale diritto di ricorso delle associazioni contenzioso tributario lite in materia di contribuzioni pubbliche cooperazione giudiziaria in materia civile
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 329/2017 R.G. proposto da Comune di Roma, con sede in Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n.,21, presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, che la rappresenta e difende; ' cohtro Consorzio Cooperative di Abilitazione Associazionk:Fàflana Casa-- AIC T.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore Farina Riccardo, rappresentata e difesa dal!' Avv. Riccioni Alessandro, con domicilio eletto in Roma (RM), Via Properzio, n. 5, presso lo studio di quest'ultimo"; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3171/21/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 662068317 e n. 662078317 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 2" che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma d 5 6IU. 2022 DEPO