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Ordinanza — n. 19919/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal process extinguished due to failure to request simplified tax definition by deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19919/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested the simplified tax definition procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer submitted evidence of having applied for the simplified procedure and paid the first installment, but the tax agency did not object to the lack of formal request for the procedure's treatment. Consequently, the court ruled that the process ended automatically under the specific provisions of the 2018 decree, leaving costs to those who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; If the parties fail to request the simplified tax definition procedure within the prescribed term, the process is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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simplified tax definition process extinguishment tax appeal procedure statutory deadline taxpayer rights differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale detrazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
CONSIDERATO CHE: parte contribuente, in data 10/2/2020, ha depositato l'istanza di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l.
Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. n. 119 del 2018
CONSIDERATO CHE: parte contribuente, in data 10/2/2020, ha depositato l'istanza di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
CONSIDERATO CHE: parte contribuente, in data 10/2/2020, ha depositato l'istanza di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l.
Art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
Art. 380 bis 1, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. L., n.11540/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANIZA sul ricorso n.5419/2014 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma alla via dei Portoghesi n.12; - ricorrente - Contro Siculacarta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Giuseppe Bonanno, presso cui è elettivamente domiciliata in Palermo alla via Enrico Albanese n.19; -controricorrente - Avverso la sentenza della Commissilone tributaria regionale della Sicilia, n.6/29/13, pronunciata il 24/10/2011, depositata in data 10/1/2013 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: l'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro Siculacarta S.p.A., che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.6/29/13, pronunciata il 24/10/2011, depositata in data 10/1/2013 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l'appello dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento per maggiori Irpeg ed Irap anno di imposta 2003; la società contribuente ha depositato l'istanza di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione, nonché la documentazione, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo della prima rata previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del dl. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE: parte contribuente, in data 10/2/2020, ha depositato l'istanza di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione; in seguito il processo è stato fissato all'odierna camera di consiglio, comunicata alle parti; r.g. n.5419/2014 2 Cons. est. Andreina Giudicepietro vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo della prima rata, previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del dl. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che l'Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria (vedi Cass., sez.

L., n.11540/2019, in tema di definizione agevolata d.l. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella I. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225); rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato dl. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto coni il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; 'llgut—vy.. c‘.4iLà&_ /ho mk~,-L 2.Q-0L. 9 Y.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. r.g. n.5419/2014 Cons. est. Andreina Giudicepietro Co