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Ordinanza — n. 19918/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for generic lack of proportionality review without specific facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19918/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible due to the generic nature of its arguments regarding sanction proportionality. The agency claimed the lower court failed to assess if financial crisis circumstances rendered penalties disproportionate, but offered no specific data on the tax evaded or the exact penalty amounts. Consequently, the court ruled that without concrete details linking the exceptional circumstances to the specific violation and penalty, the complaint lacked the necessary legal interest for review.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: A cassation appeal alleging a violation of the proportionality principle based on exceptional circumstances is inadmissible if the complaint remains generic and fails to specify the amount of evaded tax, the exact penalty imposed, or how the circumstances render the sanction disproportionate to the specific infraction.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility proportionality principle exceptional circumstances generic complaint tax penalty review esenzioni all'importazione e all'esportazione condono dell'imposta rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
472, in relazione all' art. 360, primo comma, n.
Art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.
Art. 380-bis 1, cod. proc. civ.
d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197
civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3340 del 5/2/2019
Cass. n. 3340 del 5/2/2019), è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (cfr.
Cass. n. 11603 del 14/5/2018
Cass. 29/01/2016, n. 1778
115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso n.4126/2014 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma alla via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - Contro Emmeci s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore. -intimata - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.158/43/12, pronunciata il 18/12/2012, depositata in data 28/12/2012 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO CHE: l'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro Emmeci s.r.I., che è rimasta intimata, avverso la sentenza n.158/43/12, pronunciata il 18/12/2012, depositata in data 28/12/2012 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa della cartella di pagamento emessa ex art. 36- bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, per l'omesso o ritardato versamento di somme dovute ai fini delle imposte dirette e dell'iva per l'anno di imposta 2005; l'appello, invero, si limitava all'impugnativa della statuizione in ordine all'accoglimento della richiesta di applicazione dell'art.7, quarto comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, unica domanda della contribuente che era stata accolta in primo grado; con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che sussistessero <<i presupposti di cui all'art.7, comma 4, d.lgs. n.472/1997, risultando, nella loro effettività, le circostanze eccezionali richiamate da detta norma»; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.7, quarto comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, il giudice di merito, limitandosi a rilevare la sussistenza delle circostanze eccezionali richiamate da detta norma, non avrebbe valutato <<se ed in che misura la grave crisi finanziaria che aveva colpito la società rendesse sproporzionate le sanzioni r.g. n.4126/2014 2 Cons. est. Andreina Giudicepietro applicate in relazione alle violazioni cui le sanzioni stesse si ricollegavano>>; il motivo è inammissibile; invero, sebbene non vi è dubbio che il giudice sia tenuto a valutare, nella fattispecie al suo esame, se le sanzioni effettivamente irrogate siano sproporzionate rispetto alla gravità dell'infrazione, alla luce delle rilevate circostanze eccezionali, tuttavia la doglianza dell'Agenzia ricorrente rimane generica; la ricorrente non chiarisce l'entità delle sanzioni originariamente ricollegate alla violazione, né deduce che tali sanzioni, nonostante la ricorrenza delle circostanze eccezionali, che non è in contestazione, fossero proporzionate in relazione al tributo evaso; se è vero che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (cfr.

Cass. n. 3340 del 5/2/2019), è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (cfr. Cass.n. 11603 del 14/5/2018), che non abbia alcun aggancio con la fattispecie concreta, cioè, nella specie, alla gravità della violazione, all'entità della sanzione e alle modalità della sua determinazione; inoltre, la ricorrente non chiarisce quali fossero le ragioni illustrate nello specifico motivo di appello avverso la sentenza della C.t.p. di Milano, rigettato dalla C.t.r., che ha confermato sul punto la decisione dei giudici di primo grado; dunque, la genericità della doglianza rende il ricorso inammissibile, non essendo palese l'interesse stesso dell'amministrazione ricorrente al suo accoglimento; nulla deve disporsi in ordine alle spese, in quanto la società contribuente è rimasta intimata; r.g. n.4126/2014 3 Cons. est.

Andreina Giudicepietro rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);

P.Q.M.

la Corte dic