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Ordinanza — n. 19915/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by parties' agreement to simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19915/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute extinguished following the parties' agreement to a simplified settlement procedure under D.L. n. 193/2016. Astoria S.r.l. requested process termination, and the Revenue Agency concurred, citing the cessation of the subject matter. Consequently, the court dismissed the cassation appeal and ordered the litigation costs to be compensated.

Regesto Legislator

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D.L. n. 193 del 2016; When parties in a tax dispute agree to a simplified settlement procedure, the process is extinguished for cessation of the subject matter, rendering further appeals inadmissible.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction cessation of subject matter D.L. 193/2016 litigation costs compensation cassation appeal dismissal tax administration agreement differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 193 del 2016
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12178/2015 R.G. proposto da ASTORIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- tata e difesa dall'Avv. Gaetano Troiani, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Alessandra Piana in Roma, Via Tacito 90; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n.85/3/2014 depositata il 18 febbraio 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 marzo 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche veniva parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle En- trate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno n.213/5/2008 circa il capo 1) relativo agli affitti passivi e al capo 6) circa i ricavi da ristorante, limitatamente alla maggior somma di Euro 20.427,00. A sua volta, il giudice di prime cure aveva parzialmente accolto il ricorso della Astoria S.r.l., avente ad oggetto l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva effettuato rilievi fiscali rideterminando per l'anno di imposta 2004 i ricavi della società, accertando maggiori II.DD. e IVA oltre ad acces- sori.

2. Avverso la decisione di appello propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a sei motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. A seguito di memoria con cui la società ha comuni- cato di aver aderito ed adempiuto alla definizione agevolata, la Corte ha disposto l'interlocuzione con l'Agenzia, all'esito della quale l'Ammi- nistrazione finanziaria a sua volta ha depositato memoria. Considerato che: q-Z • 3. Con nota di deposito del 4 giugno 2021 la contribuente ha formula- to istanza per l'estinzione del processo a seguito di definizione agevo- lata ex d.l. n.193 del 2016.

4. Da ultimo l'Agenzia delle Entrate, con nota di deposito anteriore alla presente adunanza camerale, ha preso posizione sull'intervenuta definizione della presente controversia chiedendo a sua volta la decla- ratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

5. Alla richiesta dev'essere senz'altro dato seguito e le spese di lite sono compensate, essendo tale l'accordo delle parti.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contende- re e compensa le spese di lite.