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Ordinanza — n. 19904/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal rejecting transfer of business due to lack of actual organizational structure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19904/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Association Enzo B's appeal against a tax assessment reclassifying a transfer as a sale of assets rather than a transfer of a business. While the Association argued that the lack of aircraft and personnel invalidated the 'business' status, the court held that mere intent is insufficient without an effective organizational link between assets. Consequently, the lower court's finding that the assets were not concretely organized for the intended activity was upheld, and the appeal was dismissed.

Regesto Legislator

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Art. 64 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 n. 5 c.p.c.: A transfer of a business requires an effective organizational link between assets, not merely potential utility or future intent, and a lack of current operational structure precludes qualification as a business transfer.

Parole chiave

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transfer of business tax reclassification organizational structure asset sale vs business tax appeal dismissal Italian tax law business continuity cessione di azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992
la nullità della sentenza per violazione dell'art. 64 d.lgs.
Art. 360 n. 5 cod.proc.civ.
7.Per mera completezza deve sottolinearsi che la ricorrente non ha censurato, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., l'omesso esame di un fatto decisivo, limitandosi piuttosto a sostenere l'apparenza della motivazione.
d.m. n. 55 del 2014
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della contro-ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in conformità dei parametri del d.m. n. 55 del 2014.
d.P.R. n. 115 del 2002
13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
I. n. 228 del 2012
1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, del
art. 2555 cod.civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, sent. n. 11149 del 13/12/1996, Rv. 501306
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3074/2020 R.G. proposto da Associazione Enzo B Impresa Sociale Onlus (p.i. 07812420011), in evìst--,^xn e, ive-s oot, reoro, o persona della legale rappresentan e rappresentate e -dire-~Avv. Nome Cognome, con domicilio eletto in Roma, via , n. , presso lo (studiò Simone Paltriccia (c.f. PLTSMB75T31D786D),~ tfappres-ghta e difenda, con domicilio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 103, presso l'Avv. L.Gobbi, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 779/2019 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 12/6/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/5/2022, dal Consigliere dott.

Francesca Picardi; Rilevato che: 1.Associazione Enzo /Impresa sociale onlus ha impugnato l'avviso di accertamento, con cui il conferimento del ramo di azienda, da parte sua, in qualità di socio di maggioranza, nella neo-costituita, Associazione Avio San Michele s.r.l. è stata riqualificata cessione di beni invece che conferimento di azienda, con conseguente tassazione della plus-valenza di euro 714.000,00, a fini Ires e Irap, e quantificazione dell'imponibile di euro 667.913,36 ai fini i.v.a.

2. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado.

3. L'appello, con cui l'Agenzia delle Entrate ha ribadito la sua tesi, fondata sull'assenza dei beni strumentali al funzionamento dell'azienda al momento del conferimento, è stato accolto.

4. Avverso la sentenza di secondo grado la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formuiando due motivi.

5. Ha resistito, con contro-ricorso, l'Agenzia delle Entrate.

6. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 12 maggio 2022.

7. Risulta depositata un'ulteriore memoria difensiva della ricorrente. Considerato che: 1.La ricorrente ha dedotto:

1) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto non risultano comprensibili le motivazioni che hanno indotto il giudice di secondo grado ad aderire alla ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate, ribaltando la decisione del giudice di primo grado, evincendosi solo, nelle righe da 26 a 31 di p. 4, l'elemento fattuale dell'assenza dei 4 aeromobili e la virtualità della base di partenza, senza alcuna valutazione giuridica della vicenda, con argomentazioni del tutto tautologiche e contraddittorie (quali, ad esempio, la menzione della rnera potenzialità dell'attività, unitamente al richiamo della sentenza della Corte di cassazione che ha affermato che vi è una cessione di azienda anche nel caso in cui i beni ceduti nella loro complessità siano potenzialmente utilizzabili per l'attività di impresa, senza che abbia rilievo il requisito dell'attualità");

2) la violazione di legge, essendo stata ritenuta decisiva l'attualità dell'attività economica ed essendo stato negato il legame organizzativo-imprenditoriale tra i beni ceduti, omettendo la valutazione in merito ai beni immateriali ceduti (in particolare alle autorizzazioni e concessioni ed al know how).

2. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la inammissibilità ed infondatezza delle censure. 3.11 primo motivo è infondato, atteso che la motivazione della sentenza impugnata non è apparente, avendo esplicitato il giudice di secondo grado il ragionamento seguito, fondato, da un lato, sul principio secondo cui "la sola prospettazione di un'attività futura non può esaurire le previsioni di cui all'art. 2555 cod.civ." e, dall'altro lato, sul dato fattuale della mancanza di possesso dei beni strumentali dell'impresa, atteso che i 4 aeromobili non erano anc:ora disponibili e le strutture ed impianti della base di partenza erano solo virtuali, in difetto del personale addetto alla loro gestione.

Del resto, la stessa ricorrente, a p. 12, nell'illustrazione della censura in esame, individua le argomentazioni che il giudice di appello ha posto a fondamento della decisione ("due cause, dunque, sarebbero alla base dell'assenza di un'organizzazione coerente con l'attività ceduta: da una parte, la mancata disponibilità degli aeromobili e, dall'altra, l'assenza di un'organizzazione imprenditoriale concretamente in grado di utilizzare i beni elencati con le finalità produttive dell'attività economica futura prospettata"), confermando la assoluta comprensibilità della motivazione.

La possibilità di individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale impugnata, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione consente di escludere la nullità prospetta con la censura in esame (Sez. 3, 15/11/2019, n. 29721, Rv. 655799 - 01), tenuto altresì conto che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento (Sez. 6-5, 20/01/2015, n. 920, Rv. 634142 - 01).

Ciò in linea con la tendenziale coerenza del giudice di legittimità nell'interpretare il contenuto dell'obbligo costituzionale di motivazione al di là di ogni formalismo, riconducendo sul piano esegetico ad unità le diverse previsioni processuali riguardanti la materia attraverso una lettura delle medesime ispirata a principi di effettivii:à e funzionalità (SU, 16/01/2015, n. 642).

4. Pure infondato risulta il secondo motivo, con cui è stata denunciata la violazione di legge, in considerazione dell'erronea qualificazione giuridica dell'operazione, come cessione di singoli beni in luogo che cessione di bene. 5.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove sussista una cessione di beni strumentali, atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio d'impresa, si deve ravvisare una cessione di azienda soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione dei singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere assoggettata ad IVA; ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa (tra le tante, Sez. 5, sent. n. 23857 del 19/11/2007, Rv. 601114 - 01 e Sez. 5, ord. n. 33486 del 27/12/2018, Rv. 652261 - 02; v. anche Sez. 5, n. 897 del 25/01/2002, Rv. 551846 - 01, secondo cui, ove sussista una cessione di beni strumentali, atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all'esercizio di impresa, si deve ravvisare una cessione di azienda soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, deve essere assoggettata ad IVA; ai fini dell'assoggettamento all'imposta di registro non si richiede che l'esercizio dell'impresa sia attuale, essendo sufficiente l'attitudine potenziale all'utilizzo per un'attività d'impresa, ne' è esclusa la cessione d'azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali).

Invero, è pacifico che, ai fini dell'imposta di registro, la sussistenza di una cessione di azienda non è condizionata all'attualità della gestione dell'azienda medesima: infatti, un complesso di beni si qualifica come azienda anche se l'attività economica in funzione della quale esso è organizzato non sia ancora iniziata o sia stata sospesa, essendo sufficiente che il complesso stesso sia caratterizzato dalla obiettiva attitudine all'esercizio dell'impresa ovvero a realizzare la finalità cui quella organizzazione tende (Sez. 1, sent. n. 11149 del 13/12/1996, Rv. 501306 - 01).

6. Tuttavia, il giudice di appello, ben consapevole di tali orientamenti, richiamati nella sentenza impugnata, ha, in base ad una valutazione di fatto, fondata sul materiale istruttorio, escluso che, nel caso di specie, potesse ravvisarsi la cessione di un "ramo" d'azienda e, cioè, di un complesso di beni già concretamente ed effettivamente organizzati per l'esercizio dell'attività di impresa ("nel caso attuale non è in discussione il fatto che l'associazione, alla data del trasferimento qui trattato, non era in possesso dei beni strumentali ..non possedeva neppure la struttura materiale e immateriale per espletarla").

Difatti, pur non essendo necessario il requisito dell'attualità dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, che può, ad esempio, essere stata sospesa o neppure iniziata, comunque, non può ritenersi sufficiente la mera intenzione e programmazione della futura attività imprenditoriale, ai fini della configurabilità dell'azienda, dovendo sussistere un effettivo e specifico legame organizzativo tra i singoli beni, idoneo a determinarne l'aggregazione produttiva. Non è, pertanto, configurabile la dedotta violazione di legge. 7.Per mera completezza deve sottolinearsi che la ricorrente non ha censurato, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., l'omesso esame di un fatto decisivo, limitandosi piuttosto a sostenere l'apparenza della motivazione.

In particolare la ricorrente non ha sottoposto all'attenzione del giudice profili fattuali e circostanziati, di cui è stata omesso la valutazione, tali da condurre ad una diversa soluzione o da rendere evincibile un'obiettiva carenza dell'iter logico argomentativo, limitandosi piuttosto ad insistere nel proporre la propria diversa valutazione, fondata sull'irrilevanza dell'assenza del personale o del mancato funzionamento degli impianti, che, al contrario, il giudice di appello ha valorizzato.

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, in favore della contro-ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in conformità dei parametri del d.m. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, del