Cassation court suspends appeal review to verify procedural validity of tax assessment notice. The court orders the acquisition of the case file to examine the admissibility of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation suspended the review of the taxpayer's appeal against a tax assessment, ordering the acquisition of the case file instead. The taxpayer argued that the regional tribunal erred in admitting the appeal because the municipality failed to produce a properly stamped and signed postal receipt, a defect that should have rendered the appeal inadmissible. The court held that determining whether this procedural flaw existed requires a direct examination of the original file, which was not yet available for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22, 53 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: The court must acquire the case file to verify the admissibility of an appeal when the lower court's decision on procedural defects depends on evidence not yet examined.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11775/2016 del ruolo generale, proposto DA CONIGLIO FRANCESCO E CALOGERO S.N.C. (codice fiscale 00280970849), con sede in Canicattì, alla Via Monteverdi, 2/4, in persona del suo legale rappresentante, Francesco Coniglio, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste, ai sensi dell'art. 83, co. 3 ultimo periodo, c.p.c., in calce al ricorso, dall'avv. Salvatore Lo Giudice (codice fiscale LGD SVT 53E30 B602 K), domiciliato, (al-Sensi dell'art. 366, co. 2, c. e per quanto ancora possa valere, presso (la Cancellarla di questa Corte.) o c, c (: lu ò n C é.\. (vi - RICORRENTE - CONTRO 791A- RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit Sicilia S.p.A.) - Agente della Riscossione della Provincia di Agrigento - (codice fiscale 00833920150), con sede in Agrigento, alla Piazza Metello n, 28, in persona del Direttore Generale f.f. - procuratore, dr. Gaetano Romano, giusta procura rilasciata con atto (rep. 2031 - racc. 1460) autenticato in data 28 aprile 2015 dal notaio in Catania, dr.ssa Claudia Ricciardiello, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste, ai sensi dell'art. 83, co. 3 ultimo periodo, c.p.c., in calce al controricorso, dall'avv.
Stefano Catuara (codice fiscale CTR SFN 63H12 H189 U), elettivamente dorniciliata presso Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - lo studio Everscheds avv. Francesco Manzullo, in Roma, alla Via del Plebiscito n. 112. - CONTRORICORRENTE — NONCHÉ il COMUNE DI CANICATTÌ, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Canicattì, alla Via Cesare Battisti n. 5 - INTIMATO — avverso la sentenza n. 4465/01/2015 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, depositata il 26 ottobre 2015, non notificata; LETTE le conclusioni motivate del Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale, dr. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
UDITA la relazione della causa in camera di consiglio svolta in data 27 aprile 2022 dal consigliere Ugo Candia; RILEVATO CHE:
1. con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale di Palermo accoglieva l'appello proposto dal Comune di Canicattì avverso la sentenza n. 698/4/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, che aveva, invece, accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella di pagamento n. 29120090022390176 di 3.746,88 C relativa alla tassa rifiuti solidi urbani per l'anno d'imposta 2009; 1.1. il Giudice regionale premetteva che la costituzione dell'agente della riscossione rendeva superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello prospettata dalla società in ragione della mancata convocazione del concessionario nel secondo grado di giudizio e considerava, per altro verso, sanati dalla relativa impugnazione i vizi di notifica dell'appello dedotti dalla contribuente; 1.2. la Commissione territoriale riteneva, nel merito, legittima l'iscrizione a ruolo della pretesa, assumendo che essa era stata giustificata anche per l'anno in contestazione sulla base della sentenza della Proc. 11775/2016 ric. gen.
Ordinanza Pagina 2 di 4 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Commissione Tributaria di Agrigento che, in relazione a diversi anni di imposta (2002, 2003 e 2004), aveva rigettato l'impugnazione proposta dalla società contro l'avviso di accertamento n. prot. 4401, notificato in data 10 giugno 2006, con cui il Comune aveva contestato l'omessa denuncia, ai fini della corresponsione della Tarsu, della superficie di mq. 855 relativa all'immobile sito in C.da Andolini3;
2. avverso tale sentenza la Coniglio Francesco e Calogero S.N.C. proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite pesta elettronica certificata in data 23 aprile 2016, formulando cinque motivi di impugnazione;
3. Riscossione Sicilia S.p.A. resisteva con controricorso notificato il 3 giugno 2016;
4. la ricorrente ha depositato il 14 aprile 2022 memoria, con la quale ha rinunciato ai primi tre motivi di ricorso, insistendo per l'ac:coglimento dei restanti due; 5. è restato intimato il Comune di Canicattì; CONSIDERATO CHIE:
1. con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato la violazione o la falsa applicazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, art. 112 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per non avere il Giudice regionale dichiarato inammissibile l'appello - come pure richiesto in sede di controdeduzioni in sede di appello - in ragione del fatto che il Comune di Canicattì aveva omesso di produrre la copia della ricevuta della raccomandata di spedizione dell'appello, depositando in sostituzione di essa una distinta di raccomandata conto n. 30400985, priva di timbro datario dell'Ufficio postale e di sottoscrizione da parte dell'impiegato addetto, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
Proc. 11775/2016 ric. gen. Ordinanza Pagina 3 di 4 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - con il quinto motivo di impugnazione l'istante s'è doluto della violazione o falsa applicazione dell'art. 72 d.lgs. n. 507 del 1992 e dell'art.2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., contestando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo della TARSU per l'anno 2008, non avendo l'ente impositore depositato la sentenza n. 28/05/2008 del 13 febbraio 2008, né provato la sua definitività e nemmeno dimostrato di aver notificato l'atto presupposto alla cartella esattoriale impugnata;
RITENUTO CHE: ai fini dell'esame del quarto motivo sia indispensabile procedere all'acquisizione del fascicolo di merito (già oggetto di richiesta da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 369, co. 3, c.p.c.), onde verificare la fondatezza della doglianza relativa alla violazione della prescrizione imposta dagli artt. 22/53 d.lgs. 546/1992, che assume valore preliminare ai fini della decisione in oggetto;
P.Q.M.
la Corte dispone l'acquisizione del fascicolo di merito e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso, n