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Ordinanza — n. 19900/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to late filing of tax assessment challenge under strict statutory deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19900/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional court decision that had annulled a tax assessment. The taxpayer had filed the challenge 61 days after the first valid notification of the tax notice, exceeding the mandatory 60-day limit. The court ruled that this statutory deadline is peremptory and cannot be extended, rendering the entire appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 21 comma 1 d.lgs. 546/1992; Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: The statutory deadline for challenging tax assessments is peremptory and non-extendable; failure to file within the strict period renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax assessment challenge peremptory deadline inadmissible appeal statutory time limit tax litigation procedure amministrazione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 21 comma 1 d.lgs. 546/1992
civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
643287-01); che, alla luce di quanto precede, il ricorso originariamente proposto dalla BORTOLOTTI risulta inammissibile per tardività, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso (con cui la difesa erariale si duole - in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 6 d.lgs. 218/1997
e dell'art. 60 del d.P.R.
Art. 382 comma 3 c.p.c.
erroneamente annullato la ripresa dell'Ufficio relativa e redditi non dichiarati dalla contribuente); che il ricorso va, pertanto, accolto e, per l'effetto, la gravata decisione cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, cod.
art. 138 cod. proc. civ
546 del 1992, dell'art. 138 cod. proc. civ.
art. 2729 cod. civ
e dell'art. 2729 cod. civ., per avere la C.T.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 30.7.2002, n. 11.222
Cass., Sez. 5, 30.7.2002, n. 11.222, Rv.
Cass., Sez. 6, 20.2.2013, n. 4247
Cass., Sez. 5, 8.2.2017, n. 3335
625288-01 e Cass., Sez. 5, 8.2.2017, n. 3335, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28321-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro CLAUDIA BORTOLOTTI (C.F. BRTCLD71D64L2190), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. GIANNI DI MATTEO, unitamente al quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA G. FERRARI, n. 35, presso lo studio dell'Avv. SAMAN DADMAN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 824 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 10/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2021 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei confronti di CLAUDIA BORTOLOTTI, a riprese per I.R.P.E.F., I.R.A.P. ed I.V.A., per maggior reddito professionale e redditi per attività di impresa relativamente all'anno di imposta 2005; che la contribuente impugnò l'avviso di accertamento innanzi alla C.T.P. di Genova che, con sentenza 5/2013, accolse parzialmente il ricorso; che avverso tale decisione, tanto CLAUDIA BORTOL0711, quanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Liguria la quale, con sentenza n. 824, depositata il 10.6.2016, in parziale riforma della gravata decisione, ha annullato l'avviso di accertamento impugnato relativamente (1) ai maggiori ricavi accertati ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai prelievi dai conti correnti riconducibili alla contribuente, nonché (2) all'I.R.A.P. imputata a quest'ultima in relazione all'attività di impresa svolta; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, CLAUDIA BORTOLOTTI; considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 138 cod. proc. civ. e dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere la C.T.R. dichiarato l'originario ricorso inammissibile, nonostante la tardività della sua proposizione;

Ric. 2016 n. 28321 sez. ST - ud. 22-02-2022 -2- che il motivo è fondato; che fin dal primo grado l'AGENZIA, nel costituirsi, ha effettivamente eccepito la tardività del ricorso proposto dalla contribuente, reiterando poi l'eccezione in commento - disattesa dalla C.T.P. - quale specifico motivo di appello incidentale (cfr. primo e penutlimo cpv. della p. 1 della motivazione della decisione impugnata); che il termine ex art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 è perentorio (cfr. Cass., Sez. 5, 30.7.2002, n. 11.222, Rv. 556380-01) e sottratto alla disponibilità delle parti; che risulta ex actis (cfr. la relata della notifica dell'avviso di accertamento, riprodotta - ai fini del rispetto del paradigma dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. - tra le pp. 4 e 5 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità) che, in data 17.12.2010, la BORTOLOM rifiutò di ricevere la (prima) notifica dell'atto impositivo originante l'odierno contenzioso ("non sottoscrive l'atto e non lo ritira"), eseguita nei propri confronti, ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dal messo notificatore del Comune di Genova (sulla legittimità di tale modalità di notifica cfr. anche, da ultimo, Cass., Sez.

U, 17.12.2021, n. 40543, Rv. 663252-01); che, per effetto di tale rifiuto da parte della diretta destinataria dell'atto, (a) detta notifica (in conformità finanche all'interpretazione più rigorosa illustrata da Cass., Sez. 6-5, 19.4.2018, n. 9779, Rv. 647735-01) deve ritenersi regolarmente perfezionata, per la contribuente, alla data di siffatto rifiuto (e, dunque, al 17.12.2010), ex art. 138, comma 2, cod. proc. civ., senza che (b) possa fondatamente ritenersi "legittim[o il] riferimento" (cfr. il penultimo cpv. della p. 1 della motivazione della sentenza impugnata), quale dies a quo di decorrenza del termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, Ric. 2016 n. 28321 sez.

ST - ud. 22-02-2022 -3- alla data (17.1.2011) della seconda notifica del medesimo atto impositivo, per difettare già in nuce gli estremi per configurare un affidamento della BoRroLorn su tale differente tempistica di impugnazione, avendo ella stessa - e non, si badi, altri soggetti, pure eventualmente legittimati, in astratto, a ricevere l'atto - determinato, con il proprio rifiuto, l'operatività dell'art. 138, comma 2, cit.; che, alla luce di quanto precede e non essendo stati allegati dalla difesa della contribuente idonei elementi atti a giustificare una propria rimessione in termini (arg. da Cass., Sez. 5, 17.6.2021, n. 17237, Rv. 661473-01), non può che discenderne la conclusione per cui, come correttamente evidenziato da i VAGENZIA DELLE ENTRATE, è proprio nel 17.12.2010 che deve individuarsi il dies a quo di decorso del termine decadenziale di impugnazione dell'avviso di accertamento per cui è causa e non, come invece erroneamente affermato dalla C.T.R., dal successivo 17.1.2011, quale data in cui si è perfezionata la seconda (irrilevante, per quanto detto supra) notificazione del medesimo atto nei confronti della stessa BORTOLOTTI (e da quest'ultima, in siffatta evenienza, accettato); che, tanto premesso, emerge dagli atti (cfr. ricorso, p. 4, secondo cpv. e controricorso, p. 4, secondo cpv.) che, a seguito dell'avvenuta presentazione di istanza di accertamento con adesione, espressamente ancorata dalla contribuente (cfr. controricorso, p. 3, secondo cpv.) a tale seconda notifica - e, conseguentemente, della ritenuta operatività della sospensione del relativo termine di impugnazione, ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 - il ricorso introduttivo del primo grado di lite fu notificato solo il successivo 16.5.2011; che, tuttavia, stante l'irrilevanza, per quanto esposto supra, di detta seconda notifica dell'avviso di accertamento per cui è Ric. 2016 n. 28321 sez.

ST - ud. 22-02-2022 -4- causa, tale tempistica di impugnazione risulta ampiamente eccedente il termine di 60 giorni fissato dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, da calcolare con decorrenza dal 17.12.2010 (e, cioè, dalla prima valida - come chiarito - notifica di detto provvedimento); che, sotto altro profilo, l'originario ricorso della contribuente non può considerarsi tempestivo, neppure volendo considerare l'istanza di accertamento con adesione presentata dalla BORTOLO1TI come conseguente alla prima notifica del 17.12.2010, anziché alla seconda (benché, si ribadisce, sia la stessa controricorrente a chiarire - cfr. p. 3, secondo cpv., del controricorso - che è proprio dalla seconda notifica "regolarmente eseguita a mezzo del servizio postale il 29/12/2010...[che] sono derivati sia l'istanza di adesione del 16/02/2011, che il ricorso introduttivo del 16/05/2011"): ed infatti, rispetto alla (prima) notifica perfezionatasi in data 17.12.2010, l'istanza in commento risulta tardiva, siccome presentata al sessantunesimo giorno (mercoledì 1E, febbraio 2011) rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento, allorché, dunque, il potere di impugnazione della contribuente si era già consumato (con conseguente inoperatività, a valle, della sospensione, per 90 giorni da tale data - prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 - del termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Arg. da Cass., Sez. 6•5, 20.2.2013, n. 4247, Rv. 625288-01 e Cass., Sez. 5, 8.2.2017, n. 3335, Rv. 643287-01); che, alla luce di quanto precede, il ricorso originariamente proposto dalla BORTOLOTTI risulta inammissibile per tardività, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso (con cui la difesa erariale si duole - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ - della violazione e falsa Ric. 2016 n. 28321 sez. ST - ud. 22-02-2022 -5- applicazione dell'art. 55 T.U.I.R. e dell'art. 2729 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente annullato la ripresa dell'Ufficio relativa e redditi non dichiarati dalla contribuente); che il ricorso va, pertanto, accolto e, per l'effetto, la gravata decisione cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, cod. proc. civ., giacché la causa non poteva essere proposta dalla BORTOLOTTI; che, quanto alle spese di lite, mentre quelle delle fasi di merito vengono integralmente compensate, tenuto in ogni caso conto della peculiarità della vicenda conseguente alla doppia notifica del medesimo atto impositivo, quelle del presente giudizio di legittimità, al contrario, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l'effetto cassa senza rinvio la gravata decisione, giacché la causa non poteva essere proposta. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna CLAUDIA BORTOLOTrI al pagamento, in favore dei VAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore P. t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 7.