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Sentenza — n. 19896/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's unilateral withdrawal without opposing party's consent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19896/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished following the appellant's unilateral withdrawal of the cassation appeal. Although the appellant had filed ten grounds for review regarding a tax refund denial for mobile phone subscription fees, the withdrawal was effective without the opposing party's acceptance. The court ruled that such withdrawals are unilateral acts requiring only formal notification to constitute a valid termination of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of a cassation appeal is a unilateral act that does not require the opposing party's acceptance to become operative, provided it is properly notified to the constituted parties.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal extinction of proceedings tax refund denial mobile subscription fees tassa d'utilizzazione canone radiotelevisivo fornitore di servizi di telecomunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis
Fissato all'udienza pubblica del 12 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv.
I. n. 176 del 2020
in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l.
d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1
176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, con'.
I. n. 15 del 2022
in I. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e del difensore della parte, che non ha fatto richiesta di discussione orale.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non ricorrono, altresì, i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857).
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9010/2015 R.G. proposto da BFT S.p.a., a socio unico, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Toniolo, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; - intimata - avverso la sentenza n. 1448/22/14, depositata il 25 settembre 2014, della Commissione tributaria regionale del Veneto; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12 aprile 2022, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA 1. - BFT S.p.a., sulla base di dieci motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1448/22/14, depositata il 25 settembre 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così integralmente confermando la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un diniego di rimborso richiesto dalla contribuente ed avente ad oggetto la tassa sulle concessioni governative (in breve TCG) corrisposta in relazione a contratto di abbonamento di utenza telefonica mobile.

L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva. Fissato all'udienza pubblica del 12 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, con'. in I. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e del difensore della parte, che non ha fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso; rinuncia, questa, che non andava notificata alla controparte che, come anticipato, è rimasta intimata.

Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, - ed ha carattere ricettizio in quanto ne è prescritta la notificazione (solo) alle parti costituite, ovvero la comunicazione ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art.391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857). 2. - Alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia cli estinzione del giudizio e, in difetto di costituzione della controparte processuale, non va assunta alcuna statuizione sulle spese del giudizio cli legittimità. Non ricorrono, altresì, i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 april