Cassation court remands case to lower court regarding tax dispute where litigation ended due to settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to the lower court to address a pending request for a simplified tax settlement. The taxpayer had previously won a regional tax commission ruling declaring the litigation extinguished due to this settlement, while the tax agency contested higher revenues and taxes. The court ordered the agency to provide information on the settlement's status to determine if the litigation is still active.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; Art. 6 and 7, D.L. n. 119/2018: When a taxpayer requests a simplified tax settlement that extinguishes the dispute, the Cassation Court must verify the settlement's status before dismissing appeals based on procedural extinction or illegitimate assessment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA INT-Co. et,57-:)(ZA Oilt - ept sul ricorso iscritto al n. 16110/2013 R.G. proposto da Ristorazione F.11i Marsico s.r.I., rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Caggiano, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 40, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Terrigno, giusta procura speciale a margine del ricorso. - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12. - controricorrente - h.j4-(_112- avverso la sentenza (della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno, depositata il 19/12/2012.
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. °ronzo De Masi nella camera di consiglio del 1 dicembre 2021, tenuta mediante collegamento da remoto. RITENUTO CHE Con sentenza n. 646/4/12, depositata il 19/12/2012, la Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, per intervenuta cessazione della materia del contendere, quanto a Marsico Antonio, Marsico Mario, Farro Laura e Vastola Anna Maria, soci della Ristorazione F.11i Marsico s.r.I., ed ha rigettato l'appello proposto dalla predetta società avverso la sentenza della Commissione Tributarla Provinciale di Salerno che, in parziale accoglimento dei riuniti ricorsi dei contribuenti, aveva rideterminato il reddito della società per l'arino 2005 in C 29.890,00, con consequenziale riduzione dell'accertato reddito di partecipazione dei soci e compensazione delle spese processuali.
L'Agenzia delle entrate, in fatto, con avviso di accertamento impugnato, notificato alla Ristorazione F.11i Marsico s.r.I., aveva contestato maggiori ricavi nel 2005 (C 151.675,00), con conseguente IRES (C 42.504,00), IRAP (C 6.778,00) ed IVA (C 15.149,00), oltre sanzioni ed interessi, e con ulteriori avvisi di accertamento, notificati ai soci, ed anch'essi impugnati, aveva contestato loro maggiori quote di reddito di partecipazione. Avverso la sentenza della CTR la società Ristorazione F.11i Marsico i I ti trii- -n ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre moti resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.
Considerato che: La ricorrente lamenta (motivi n. 1 e n.
2) la violazione degli artt. 46, 28, 30, 32, del d.lgs. n. 546 del 1992, 24 e 11 Cost., 161 c.p.c., nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., per anomalo andamento del processo,(motivo n.
3) violazione degli artt. 39, comma2, d.p.r. n. 600 del 1973, 1 e 2, ci.p.r. n. 570 del 1996, 2729 c.c., 12, comma 7, I. n. 212 del 2000, 132 e 1161 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per illegittimità dell'accertamento condotto dall'Ufficio con metodo induttivo. Risulta depositata in atti domanda di definizione della lite presentata da Ristorazione F.11i Marsico s.r.I., ai sensi degli artt. 6 e 7, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modific. dalla I. n. 136 del 2018, relativamente all'annualità d'imposta 2005, con importo netto dovuto pari a zero. Appare opportuno che l'Agenzia delle entrate controricorrente prenda posizione in merito alla predetta domanda della contribuente e fornisca le necessarie informazioni in merito al perfezionamento del procedimento di definizione agevolata della lite tributaria pendente innanzi a questa Corte per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
P.Q.M.
La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di richiedere all'Agenzia delle Entrate le informazioni di cui in motivazione, assegnando alla controricorrente termine di giorni 90 per l'adempimento. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 1 dic