Cassation court allows taxpayer appeal by rejecting necessary joinder of tax authority in debt collection suit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Gianni Liberti's appeal against Equitalia Sud S.p.A., overturning a lower court decision that dismissed his tax collection challenge. Liberti argued he must have joined the tax authority as a necessary co-litigant under Article 39 of D.Lgs. 112/1999, but the court found no such requirement for challenges to payment orders. Consequently, the judgment was quashed and the case remanded to the Regional Tax Court for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 D.Lgs. 112/1999; The taxpayer is not required to join the tax authority as a necessary co-litigant when challenging a payment order, as the collection agent acts independently of the credit holder's direct participation in the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18447/2015 R.G. proposto da: GIANNI LIBERTI, C.F. LBRGNN69B19H501O, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Andrea Colini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma in Piazza del Risorgimento n. 36; – ricorrente – contro EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Stefania Di Stefani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma in via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19;
– controricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 18447/2015 Numero sezionale 1392/2022 Numero di raccolta generale 19883/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
LAZIO, sede di Roma, n. 69/22/15, depositata il 12/1/2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitano nella camera di consiglio del 20 aprile 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: In data 22 marzo 2013, con sentenza n. 180/53/13, la CTP di Roma dichiarò inammissibile il ricorso presentato da Gianni Liberti (d’ora in avanti, anche “il contribuente” o “l’odierno ricorrente”) avverso la cartella di pagamento n. 09720080281956191 avente ad oggetto Irpef, sulla base del motivo che il contribuente avesse omesso di notificare il ricorso anche all’Agenzia delle Entrate, quale ente impositore.
Il contribuente propose appello, censurando la statuizione in rito e riproponendo tutte le doglianze di merito avverso la cartella di pagamento, proposte in primo grado. La CTR confermò la sentenza di primo grado dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, sulla base di nove motivi. Resiste Equitalia Sud s.p.a. con controricorso. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Giuseppe Locatelli, ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
Il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. r.g. n. 18447/2015 2 Cons. est. Angelo Napolitano F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 18447/2015 Numero sezionale 1392/2022 Numero di raccolta generale 19883/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Considerato che: 1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per erronea applicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 e successive modificazioni”, il contribuente ha dedotto che l’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 recita:
“il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Il contribuente, dunque, ha censurato la sentenza impugnata perché, anche in base all’orientamento di questa Corte, nella fattispecie di causa non potrebbe ravvisarsi l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione (all’epoca, Equitalia sud s.p.a.). 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Sia il tenore letterale della disposizione di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, richiamato dall’odierno ricorrente, sia la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte (oltre alle pronunce citate a sostegno del motivo di ricorso qui in esame, cfr.
Cass., sez. 5, n. 10019/2018, Rv. 64796301; Cass., sez. 5, n. 22729/2016, Rv. 64188401; Cass., sez. 6-5, n. 97/2015, Rv. 63411901) escludono che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento, sussista un litisconsorzio necessario tra l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione, sul quale incombe l’onere di chiamare in causa l’ente impositore nel caso in cui la lite riguardi anche la validità di atti diversi da quelli esecutivi, qualora non voglia rispondere dell’esito della controversia di fronte all’amministrazione titolare del credito. r.g. n. 18447/2015 3 Cons. est.
Angelo Napolitano F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 18447/2015 Numero sezionale 1392/2022 Numero di raccolta generale 19883/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 1.3. Gli altri motivi, relativi alla contestazione, sotto profili formali e sostanziali, della pretesa tributaria, sulla quale il giudice di merito non si è pronunciato, restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
2. Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio che, in diversa composizione, esaminerà e giudicherà nel merito i motivi di appello proposti dal contribuente avverso la sentenza di primo grado, provvedendo anche a regolare le spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà altresì a regolare le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2022. Il Presidente (Ettore Cirillo) r.g. n. 18447/2015 4 Cons. est. Angelo Napolitano F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a