Cassation remits tax dispute over religious congregation's employee salary to public hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to a public hearing rather than issuing a final judgment. The tax agency sought to cancel a religious congregation's ONLUS status due to an employee earning over 20% more than the collective agreement, leading to tax assessments. The Regional Court confirmed the cancellation but declared the tax matter extinguished, while the agency appealed the sanctions portion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma 2, c.p.c.; Art. 380-bis.1, c.p.c.: When legal issues require detailed examination, the court must remit the case to a public hearing instead of deciding on the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27512/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende – ricorrente – contro CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA, in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Molinari, in forza di procura speciale alle liti estesa su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso il medesimo in Milano al corso Giacomo Matteotti n. 10 – controricorrente e ricorrente incidentale – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 662/5/19 pronunciata in data 11 gennaio 2019 e pubblicata in data 11 marzo 2019, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che: F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 27512/2019 Numero sezionale 1850/2022 1.
Con provvedimento n. 2014/2555 l’Agenzia delle Entrate Numero di raccolta generale 19882/2022Data pubblicazione 20/06/2022- Direzione Regionale della Puglia ha proceduto alla cancellazione della Congregazione dal Registro delle ONLUS, a decorrere dalla data 1/01/2007, in ragione della corresponsione ad un proprio dipendente di una retribuzione superiore del 20% rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento, in violazione dell’art. 10, comma 6, lett. e), del d.lgs. 460 del 1997.
2. L’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Barletta- Andria-Trani e l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Puglia - Grandi Contribuenti hanno, di conseguenza, emesso nei confronti della Congregazione sei distinti avvisi di accertamento, mediante i quali sono stati accertati, in relazione ai periodi d’imposta 2007 (da parte della DRE Puglia) e dal 2008 al 2012 (da parte della DP):
a) redditi d’impresa asseritamente non dichiarati;
b) maggiori redditi fondiari;
c) maggiore imponibile ai fini IRAP, e hanno richiesto il pagamento di maggiori IRES ed IRAP, oltre alle sanzioni.
3. La C.T.P. di Bari, adita dalla ricorrente con distinti ricorsi contro il provvedimento di cancellazione e contro i sei avvisi di accertamento, ha rigettato il ricorso contro il provvedimento di cancellazione; riuniti i ricorsi relativi agli avvisi di accertamento, li ha parzialmente accolti. Nelle more l’Agenzia ha annullato in parte gli avvisi relativamente all’IRAP per le annualità 2007 e 2008.
4. La C.T.R. della Puglia, con la sentenza n. 662/5/2019 impugnata nel presente procedimento, depositata l’11 marzo 2019, non notificata, riuniti gli appelli proposti contro entrambe le sentenze, ha: - confermato la sentenza reiettiva dell’impugnazione della cancellazione; - dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione alle riprese a tassazione ai fini IRAP; F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a :
S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 27512/2019 Numero sezionale 1850/2022 - accolto l’appello proposto dalla Congregazione esclusivamente Numero di raccolta generale 19882/2022Data pubblicazione 20/06/2022 con riferimento all’eccezione di non debenza delle sanzioni; - accolto, per il resto, gli appelli proposti dall’Agenzia avverso le sentenze relative agli avvisi di accertamento.
5. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi, relativi alla pronuncia sulle sanzioni. La Congregazione ha proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi. In corso di causa s’è costituito nuovo difensore per la controricorrente. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197, per la quale la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: La rilevanza di alcune delle questioni di diritto sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cd. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza e rinvia a nuov