Cassation Court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the underlying tax dispute extinguished by the expiration of a statutory deadline. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2017, but neither party requested the special simplified procedure defined in Article 6 of D.L. 119/2018 before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When parties fail to request the simplified procedure within the statutory deadline, the tax dispute extinguishes automatically, and the court must declare the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 6403/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Calcio Umbria Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Paganelli, con domicilio eletto in Roma, via Vittoria Colonna n. 27, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Granati; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 68/03/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T3N030900121/2014.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTI