Tax appeal dismissed as process extinguished due to lack of settlement request by either party within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither the taxpayer nor the tax authority requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The court noted that no formal request for settlement was filed, and the authority's prior denial was not contested in a timely manner. Consequently, the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if neither party requests a settlement hearing within the prescribed term, unless a specific request for scheduling is filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
N2oe sul ricorso iscritto al n. 19173/2017 R.G. proposto da Groupama Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante Charles Marie Philippe de Tìnguy de La Giroulière, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Iacovo Tonio, con domicilio eletto in Roma, Viale Castro Pretorio n. 122, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 371/14/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T3BC00200071.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 6,6122_ DEPOSITATO M CANCELLERIA 2O GU CZ '