Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 19791/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 19791/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for a hearing under Article 6 of D.L. 119/2018, causing the proceedings to lapse automatically. Consequently, the court dismissed the appeal and ruled that procedural costs remain with the party who had advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute procedure extinguishes automatically if parties do not request a hearing within the statutory deadline, leaving costs to the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute extinction procedural deadline lapse D.L. 119/2018 hearing request failure procedural costs allocation lite in materia di tariffa acque di scarico industriali e artigianali contenzioso commerciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di ) i chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 5971/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Sciarada Industria Conciaria S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Antonio Cariello e Maurizio De Lorenzi, con domicilio eletto in Roma, via Pietro Aretino, n. 63, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1759/03/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

T8P030201442/2014 - T8P030201443/2014 - T8P030201444/2014 - T8P030201445/2014 - T8P030201455/2014. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di ) i chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA E